Info pedaggio
Il pedaggio autostradale è l’importo che l’utente è tenuto a pagare per l’uso dell’autostrada.
I proventi dei pedaggi sono destinati al recupero degli investimenti già effettuati o da effettuare, a sostenere le spese di ammodernamento, innovazione, gestione e manutenzione della rete e a recuperare il prezzo pagato in caso di procedure di vendita o privatizzazione.
Il calcolo del pedaggio viene elaborato considerando una percorrenza priva di attraversamento di barriere intermedie.
INFORMAZIONI SU MODALITÀ DI CALCOLO PEDAGGIO, TARIFFA UNITARIA E CLASSI TARIFFARIE
Il pedaggio autostradale, conformemente alla disciplina tariffaria introdotta dalla Delibera ART n. 77 del 19.6.2019, è determinato dal prodotto dei chilometri relativi ad ogni percorrenza per la tariffa di competenza della Concessionaria, a cui si aggiungono le maggiorazioni ed imposte previste dalla normativa vigente. Si calcola moltiplicando i chilometri della percorrenza comprensivi dei chilometri degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, costruiti e gestiti dalla Concessionaria, per la tariffa unitaria (€/Km) di competenza, incrementata del canone integrativo (cd sovracanone) da riconoscere ad ANAS ai sensi dell’art. 19, comma 9 bis del DL 78/2009 convertito con modifiche della legge 102/2009 e dall’art. 15, comma 4 del DL 78/2010. L’importo ottenuto, maggiorato dell’IVA vigente, subisce un arrotondamento unico di 10 centesimi di Euro come disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12/11/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La tariffa unitaria è commisurata alle caratteristiche delle tratte autostradali (di pianura o di montagna) e alla classificazione dei veicoli (vedi Tabella), definita ad assi-sagoma.
TARIFFE UNITARIE PER L’UTENZA (€/KM 2025)*
CLASSI DI VEICOLO | A | B | 3 | 4 | 5 |
TARIFFA PIANURA €/KM | – | – | – | – | – |
TARIFFA MONTANA €/KM | 0,213 | 0,218 | 0,296 | 0,465 | 0,538 |
*le tariffe indicate sono comprensive dell’IVA (22%) e comprendono la quota ANAS pari a € 0,006 per le classi A e B e € 0,018 per le classi 3, 4 e 5
Il parco veicolare viene suddiviso in cinque classi tariffarie: A – B – 3 – 4 – 5
Le tariffe unitarie chilometriche di competenza della Concessionaria vengono periodicamente aggiornate sulla base della formula revisionale che tiene conto del 70% del tasso di inflazione reale degli ultimi 12 mesi, nonché della remunerazione degli investimenti relativi alle nuove opere realizzate.
Classe A
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Motocicli.
2. Veicoli a 2 assi con altezza minore/uguale a m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
LEGGERI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Motocarrozzette da 250 cc. ed oltre.
Autovetture, Motocarri, Motofurgoni, Autofurgoni, Autocarri.
Classe B
Determinazione caratteristiche dei veicoli
Veicoli a 2 assi con altezza > m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autobus, auto-caravan, autocarri.
Classe 3
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 3 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan ad un asse.
Autobus, autocarri, autoarticolati a 3 assi.
Classe 4
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 4 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan a due assi.
Autocarri, autoarticolati, autotreni a 4 assi.
Classe 5
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 5 o più assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autoarticolati e autotreni a 5 o più assi.
Le tariffe unitarie vengono aggiornate periodicamente secondo la formula stabilita nella Convenzione di concessione in essere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la concessionaria S.A.V. S.p.A.; l’incremento annuale della tariffa unitaria si applica senza alcuna discrezionalità.
L’incremento della tariffa di pedaggio del corrente anno relativa alla percorrenza lungo la rete in gestione a S.A.V. S.p.A. è pari a 0,00%.
Tariffe di pedaggio | Incremento (*) |
---|---|
2020 | 0,00% |
2021 | 0,00% |
2022 | 0,00% |
2023 | 0,00% |
2024 | 2,30%(*) |
(* gli incrementi tariffari sono dovuti all’indice di inflazione)
INFORMAZIONI SU ESISTENZA AGEVOLAZIONI
Con la nota n. 13976 del 27/07/2017 è stata autorizzata una modulazione tariffaria per gli utenti motociclisti che prevede una riduzione del pedaggio pari al 30% di quanto dovuto dai veicoli dell’attuale classe di riferimento (classe A) prorogata, di anno in anno, fino al 31/12/2025.
L’applicazione di tale modulazione è riservata alla clientela pagante in regime di telepedaggio e sempre con riferimento a questa modalità di pagamento, l’accesso è garantito tanto per i clienti del fornitore del servizio nazionale Telepass quanto ai clienti dei Fornitori del SET (Servizio Europeo di Telepedaggio) che aderiscono all’iniziativa.
Inoltre, sulla tratta autostradale di competenza SAV S.p.A. sono attive due distinte agevolazioni:
- Gratuità tangenziale di Aosta – si veda la seguente sezione: Gratuità Tangenziale
- Convenzione residenti – si veda la seguente sezione: Convenzione Residenti
INFORMAZIONI SU MODALITÀ DI ESAZIONE DEL PEDAGGIO
Sulla tratta autostradale di competenza SAV S.p.A., i pedaggi autostradali possono essere riscossi con i sistemi di esazione di tipo “chiuso” o “semi chiuso”.
Per sistema chiuso s’intende: tratte autostradali per le quali l’esazione del pedaggio avviene attraverso stazioni di uscita con piste canalizzate dotate di apparecchiature in grado di rilevare i veicoli, effettuarne la corretta classificazione in base a parametri fisici oggettivi e di calcolare la distanza chilometrica relativa alla percorrenza effettuata. La percorrenza è determinata dal passaggio del veicolo da due punti di rilevazione (stazioni di entrata e di uscita) della infrastruttura stessa collegati all’autostrada mediante svincoli e dotati di canalizzazione del traffico e di sbarre. In queste stazioni avviene la rilevazione e classificazione automatica del veicolo in transito. Il calcolo del pedaggio effettuato al momento del passaggio dalla stazione di uscita è basato su una tariffa unitaria, chilometrica e per classe veicolare, definita nel contratto che lega il concessionario al concedente.
Per sistema semi-chiuso s’intende: tratte autostradali per le quali l’esazione del pedaggio avviene attraverso stazioni di esazione con piste canalizzate dotate di apparecchiature in grado di rilevare i veicoli, effettuarne la corretta classificazione in base a parametri fisici oggettivi e associare alla percorrenza una lunghezza. La percorrenza può essere calcolata in maniera corrispondente al tratto percorso (nel caso di unicità di percorso che insiste sulla stessa stazione di esazione) oppure assegnata su base convenzionale, nel caso di alternative di percorso che insistono sulla stessa stazione di esazione.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE
Esenti a norma di legge
Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992, n.495 comma 2 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) I veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’ A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b) I veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa “CC” muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;
c) I veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici;
d) I veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) I veicoli con targa G.d.F
f) I veicoli con targa C.F.S.
g) I veicoli con targa POLIZIA PENITENZIARIA
h) I veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
i) I veicoli delle Forze Armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
j) I veicoli dei funzionari del Ministero dell’Interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell’ Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale”.
Associazioni di volontariato
Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992 i veicoli delle Associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e muniti di contrassegno conforme, che dovrà essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo, sono esentati dal pagamento del pedaggio.
Si evidenzia altresì affinché sussista il diritto all’esenzione, la necessità che si verifichino contestualmente al transito tutte le seguenti condizioni:
- Il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;
- Il veicolo deve essere adibito al soccorso;
- Il veicolo deve essere impegnato nell’espletamento del relativo servizio specifico;
- Il veicolo deve essere provvisto dell’apposito contrassegno.
La circolare del Ministero Lavori Pubblici del 05.08.1997, n. 3973, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.09.2014, n. 378, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali del 02.10.2014, prot. n. 8758 hanno illustrato i termini e le modalità per la concreta applicabilità della citata previsione normativa, prevedendo che l’esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso/trasporto in emergenza, nonché per il trasporto malati non in emergenza a titolo gratuito.
Alla presenza di queste condizioni, le Associazioni di volontariato possono scegliere di definire il transito tramite apparato di telepedaggio (a) o in altra modalità (b).
(a) L’intera operazione verrà eseguita mediante l’apposita piattaforma web gestita dalle Società Telepass e Autostrade per l’Italia, facendo riferimento a quanto espresso nel Protocollo d’Intesa sulla materia tra tutte le Concessionarie.
(b) Il personale d’esazione è tenuto a chiedere il pagamento del pedaggio e, qualora non corrisposto, dovrà essere emesso un normale rapporto di mancato pagamento. L’Associazione di volontariato, se ritiene che il transito sia esente, dovrà chiedere alla Concessionaria emettitrice, l’annullamento dichiarando, sotto la propria responsabilità la sussistenza di tutti i requisiti sopra riportati. Precisiamo che il rapporto di mancato pagamento sarà emesso anche nel caso in cui l’ambulanza transita senza fermata al casello.
EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA
Come da Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’esenzione del pedaggio per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto.
La suddetta esenzione avrà validità entro il termine massimo di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano degli aventi diritto.
Al momento del transito in uscita dalle stazioni della scrivente Società, privilegiando le piste di esazione manuale, dovrà essere consegnata all’esattore un’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, il cui modello, sia in italiano che in inglese, è scaricabile selezionando le corrispondenti icone di seguito indicate.
Nelle piste di esazione automatiche, controllate da un operatore di monitoraggio da remoto, l’utente dovrà ritirare l’attestato di transito ed inviarlo insieme all’autocertificazione all’indirizzo di posta elettronica emergenzaucraina@a5sav.it.
IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO
Il pedaggio può essere pagato per contanti esclusivamente presso le piste manuali presidiate da esattore o presso le casse automatiche; nelle piste manuali per il pagamento sono accettate anche le principali divise straniere, con eventuale erogazione del resto in Euro.
Per il pagamento del pedaggio è possibile scegliere sistemi dinamici di Telepedaggio, oppure utilizzare le tessere Viacard di Conto Corrente, le Carte di Credito accettate (il cui logo è riportato sull’apparato di esazione) o le Carte Bancomat aderenti al circuito Fast-Pay.
Al fornitore del servizio di Telepedaggio nazionale, che continuerà ad essere operativo, si sono aggiunti altri Service Provider di Telepedaggio accreditati a fornire servizi relativi al Servizio Europeo di Telepedaggio “SET” e Servizio Interoperabile di Telepedaggio “SIT-MP”.
Si riepilogano di seguito i Service Provider di telepedaggio:
- AS24
- Axxès SAS
- DKV Euro Service GmbH
- Telepass S.p.A.
- Tolltickets
- UnipolTech S.p.A.
LA TESSERA VIACARD DI CONTO CORRENTE
È un titolo di pagamento magnetico – rilasciato a fronte di un contratto Viacard – e può essere emesso solo dagli Istituti di Credito convenzionati per tale servizio.
MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO
Qualora non venga corrisposto il pedaggio dovuto (interamente o in parte), sarà emesso un rapporto di mancato pagamento. Quest’ultimo riporta i dati del veicolo (classe e targa), i dati del transito (data, ora, stazione di uscita e se disponibile, stazione di entrata) e l’importo da pagare.
Il pedaggio dovuto può essere saldato, senza alcuna maggiorazione, entro 15 giorni dalla data del transito. Qualora il pagamento venisse effettuato oltre il termine indicato, l’importo dovrà essere maggiorato di € 2,58 per spese di riscossione (art. 176/11bis C.d.S). Nel caso in cui il mancato pagamento non venisse saldato sarà attivata la procedura di recupero forzoso del credito con il conseguente aggravio delle spese a carico del debitore (art. 373 C.d.S.).
Qualora il rapporto di mancato pagamento fosse emesso per cause non imputabili all’utente, al pedaggio dovuto non sarà applicata nessuna maggiorazione.
Si rende noto che: “Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.” (articolo 176 comma 16 C.d.S).
Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente, per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada, per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).
Per ulteriori informazioni:
Email ufficioutenti@a5sav.it
PEC: sav.direzione@postecert.it
COME PAGARE
Attualmente il saldo di un rapporto di mancato pagamento può avvenire:
- a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a S.A.V. S.p.A. in essere presso:
Unicredit S.p.A.
IBAN IT75B0200809440000500009742
COD BIC SWIFT: UNCRITMMMCN
(trascrivendo nella causale la targa veicolo ed il numero di rapporto di mancato pagamento del pedaggio); - presso gli Uffici Postali con versamento c/c n. 120255110 intestato a Società Autostrade Valdostane S.p.A. (trascrivendo nella causale del bollettino la targa del veicolo ed il numero del rapporto di mancato pagamento pedaggio);
- On line con carta di credito nell’apposita sezione del sito;
- Presso il Centro Servizi di Nus – Località Casello autostradale;
- In contanti, presso le piste presidiate delle stazioni autostradali di S.A.V. S.p.A. (Pont-Saint-Martin, Verrès, Chatillon/Saint-Vincent e Barriera di Aosta)* o delle Società convenzionate (vedi Accordo di Reciprocità).
* Pagamento presso le piste presidiate da personale delle stazioni autostradali. Su questa tipologia di piste di esazione potranno essere regolarizzati solo rapporti di mancato pagamento (RMPP) con data di emissione non superiore a 15 giorni e con stazione di entrata nota. Il personale di esazione non potrà accettare pagamenti parziali.
ACCORDO DI RECIPROCITÀ PER LA RISCOSSIONE DEI RAPPORTI DI MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO
É stato stipulato un accordo tra le elencate Concessionarie Autostradali per favorire la corresponsione dei Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP), che può essere effettuata sia in pista presidiata da esattore, sia presso uno dei Centri Rapporti con l’Utenza delle seguenti Concessionarie Autostradali:
• A4 Torino-Milano (SATAP A4)
• A5 Quincinetto-Aosta (SAV)
• A6 Torino-Savona (Autostrada dei Fiori)
• A7 Serravalle-Milano (Milano Serravalle Milano Tangenziali)
• A10 Savona-Ventimiglia-Confine di Stato (Concessioni del Tirreno)
• A11 Viareggio-Lucca (Concessioni del Tirreno)
• A12 Sestri Levante-Livorno (Concessioni del Tirreno)
• A15 Parma-La Spezia (SALT)
• A21 Torino-Piacenza (SATAP A21)
• A21 Piacenza – Brescia (Autovia Padana)
• A32 Torino-Bardonecchia (SITAF)
• A33 Asti-Cuneo (Asti-Cuneo)
• A35 Brescia-Milano (BreBeMi)
• A50 Autostrada Tangenziale Ovest di Milano (Serravalle)
• A51 Autostrada Tangenziale Est di Milano (Serravalle)
• A52 Autostrada Tangenziale Nord di Milano (Serravalle)
• A58 Tangenziale Est Esterna di Milano (Tangenziale Esterna)