Il pedaggio autostradale

Il pedaggio autostradale si calcola moltiplicando le tariffe unitarie specifiche delle tratte autostradali attraversate, approvate con Decreto Interministeriale, per i rispettivi chilometri percorsi. Il valore risultante dalla somma degli importi come sopra determinati, subisce un arrotondamento unico ai 10 centesimi di Euro.

La tariffa unitaria è commisurata alle caratteristiche dell’infrastruttura (autostrada di pianura o di montagna), ed al tipo di veicolo utilizzato secondo il sistema di classificazione attualmente in uso e denominato “Assi–Sagoma”.

In base a questo sistema il parco veicolare viene suddiviso in cinque classi utilizzando due parametri:
– la “Sagoma”, cioè l’altezza del veicolo misurata in corrispondenza dell’asse delle ruote anteriori. Con questo criterio vengono classificati tutti i veicoli a due assi che sono suddivisi in due classi;
– gli “Assi”, cioè il numero degli assi di costruzione del veicolo. Con questo criterio vengono classificati tutti i veicoli ed i convogli a tre o più assi che sono suddivisi nelle rimanenti tre classi.

TRATTA AUTOSTRADALE AOSTA EST – COURMAYEUR

Categoria veicolo Pedaggio
A € 11,80
B € 15,00
3 assi € 20,00
4 assi € 31,80
5 assi € 36,90

Classificazione dei veicoli

classificazione_veicoli

MANCATO PAGAMENTO DEL PEDAGGIO E PAGAMENTO ON LINE

Il Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio, R.M.P.P., viene emesso quando l’utente non paga o paga solo parzialmente quanto dovuto.

E’ possibile regolarizzare il Mancato Pagamento del Pedaggio secondo le modalità di seguito elencate:

  • al Centro Servizi della Società Autostrade Valdostane, ubicato presso il casello autostradale di Nus, 11020 NUS – Aosta (telefono 0165-766656 )

Apertura al pubblico:

Lunedì- Mercoledì-Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Martedì – Giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 – Pomeriggio chiuso.

  • presso le porte delle stazioni autostradali della rete S.A.V. S.p.A (PONT SAINT MARTIN-VERRES-CHATILLON-AOSTA) gestite da operatori.
  • Indicando nella causale la targa del veicolo ed il numero del mancato pagamento
  • tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a S.A.V.S.p.A., in essere presso la UniCredit S.p.A.
    Codice Iban – IT75B0200809440000500009742
    Codice Bic Swift – UNCRITMMMCN
  • presso gli Uffici Postali con versamento sul c/c n° 12025110 intestato a Società Autostrade Valdostane
  • Tramite pagamento on line cliccando sul link collocato nel menu posto sul lato sinistro della pagina.

Qualora il pagamento venga regolarizzato oltre il 15° giorno dalla sua emissione, l’importo del pedaggio dovrà essere maggiorato degli oneri di accertamento pari ad €uro 2,58 (Art. 176/11 bis C.d.S.).

Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente, per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada, per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 85,00 a € 338,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).

Nelle piste automatiche il Rapporto di Mancato Pagamento viene emesso tramite un documento cartaceo simile al biglietto autostradale, chiamato “Attestato di Transito”, e talvolta la causa può essere determinata anche da una tessera magnetica “non leggibile” e/o relativamente all’uso di una tessera Viacard a scalare di importo per un “credito residuo insufficiente”.

Eventuali comunicazioni, giustificazioni e/o regolarizzazioni tramite addebito su titolo autostradale di pagamento, tessera Viacard di conto corrente o sistema dinamico di telepedaggio, possono essere effettuate mediante la compilazione e l’inoltro del modello
Richiesta regolarizzazione o annullamento del mancato pagamento

Nota: per qualsiasi inconveniente si raccomanda sempre di non scendere dal veicolo e di non retrocedere dalla pista, ma di premere il pulsante “richiesta di intervento”, comunicando, tramite interfono, con il personale preposto.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE

Esenti a norma di legge

Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992, n.495 comma 2 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento del pedaggio:

a) I veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’ A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;

b)  I veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa C.C muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;

c) I veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici;

d) I veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;

e)  I veicoli con targa G.d.F.;

f) I veicoli con targa C.F.S.;

g) I veicoli con targa POLIZIA PENITENZIARIA;

h) I veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;

i) I veicoli delle Forze Armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;

j) I veicoli dei funzionari del Ministro dell’Interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell’ Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale”.

Sono esentati dal pagamento del pedaggio anche i veicoli targati CP (Capitaneria di Porto) e i mezzi di soccorso meccanico autorizzati all’intervento dal nostro Centro Operativo.

EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA

Come da Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’esenzione del pedaggio per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto.

La suddetta esenzione avrà validità entro il termine massimo di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano degli aventi diritto.

Al momento del transito in uscita dalle stazioni della scrivente Società, privilegiando le piste di esazione manuale, dovrà essere consegnata all’esattore un’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, il cui modello, sia in italiano che in inglese, è possibile scaricare selezionando le corrispondenti icone di seguito indicate.

Nelle piste di esazione automatiche, controllate da un operatore di monitoraggio da remoto, l’utente dovrà ritirare l’attestato di transito ed inviarlo insieme all’autocertificazione all’indirizzo di posta elettronica emergenzaucraina@a5sav.it

AUTOCERTIFICAZIONE IN ITALIANO

AUTOCERTIFICAZIONE IN INGLESE